La costituzione di trust: opportunità previste dall’ordinamento monegasco

Negli ultimi anni, l’utilizzo dell’istituto del trust è divenuto sempre più comune nei Paesi europei basati sul sistema di civil law: nella maggior parte di tali Stati la definizione di trust non è stata introdotta nell’ordinamento giuridico tramite una legge nazionale ma solo indirettamente con la ratifica della Convenzione internazionale dell'Aja del 1° luglio 1985.
Il Principato di Monaco presenta invece una storica familiarità con l’istituto, ancorché esso non appartenga alla tradizione giuridica del Paese: è stato infatti introdotto nell’ordinamento monegasco già nel 1936 tramite la legge n. 214, dando la possibilità ad alcuni individui residenti di poter costituire oppure trasferire il trust nel territorio monegasco, con la conseguente gestione dei loro patrimoni da parte di trustee locali. La Convenzione dell’Aja è invece stata ratificata dal Principato solo con l'ordinanza sovrana n. 1.755, del 1° agosto 2008, tramite la quale è possibile riconoscere trust di diritto estero e amministrarli localmente, mantenendo tuttavia un trustee estero.
In base alla legge 214, il trust deve essere costituito tramite atto pubblico: può essere intervivos, ossia un trust costituito durante la vita del disponente, oppure testamentario, ossia un trust che verrà costituito solo al momento del decesso del disponente per gestire il passaggio generazionale.
L’atto costitutivo di un trust monegasco è regolamentato da una legge estera e al momento della costituzione o trasferimento, la legge prevede che un professionista qualificato depositi un attestato di conformità dell’atto. Non è strettamente necessario che il trust sia regolamentato dalla legge dello Stato del disponente, essendo possibile adottare la legge regolatrice del trust che risulta più conveniente per perseguire i scopi prestabiliti.
È possibile scegliere uno o più trustee tra quelli elencati in base alla lista rilasciata dal presidente della corte d’appello del Principato di Monaco. Il fatto che si possano solo scegliere trustee qualificati permette di assicurare che l’amministrazione del trust rifletta i bisogni e gli interessi dei beneficiari per quanto riguarda la gestione del patrimonio e le distribuzioni.
Ai sensi della legge 214, gli scopi del trust e, la legge che governa il trust, prevalgono su qualsiasi disposizione contraria al diritto monegasco o all'ordine pubblico, come ad esempio la quota di legittima in ambito successorio. Pertanto, sotto determinate condizioni, la legge 214 può essere un utile strumento per superare le restrizioni alla libertà di disposizione testamentaria nel diritto successorio monegasco locale.
Il trust monegasco può essere costituito solo se il disponente risulta residente nel territorio monegasco e sia cittadino di uno Stato in cui è prevista una legge nazionale che regolamenta il trust. Tuttavia, ai sensi di legge, solo il disponente deve soddisfare il c.d. “requisito della cittadinanza”. L’atto costitutivo del trust può prevedere che, una volta che il trust sia operante, qualsiasi altra persona, come la moglie del disponente di diversa nazionalità, possa conferire dei beni mobiliari o immobiliari in trust, purché tali beni siano accettabili per il trustee. Pertanto, i c.d. additional settlor del trust potrebbero includere anche qualcuno la cui legge nazionale non gli avrebbe consentito di creare o trasferire un Trust nel Principato di Monaco. A mero titolo di esempio, un inglese può costituire un trust a Monaco per protezione patrimoniale e successivamente possono essere effettuati dei conferimenti sostanziali al Trust da parte coniuge italiano o addirittura dalla famiglia del coniuge.
La creazione di trust monegasco o la trasformazione di un trust estero in trust monegasco non è quindi possibile per i cittadini italiani residenti nel principato ma sarà ben presto possibile per i residenti monegaschi con passaporto svizzero. Il consiglio federale elvetico, infatti, ha recentemente offerto in pubblica consultazione sino al 30 aprile 2022 l’avamprogetto (i.e., il disegno di legge) di una legge regolatrice interna dell’istituto del trust. La conclusione dell’iter di approvazione e l’entrata in vigore dovrebbero potenzialmente aversi nel corso del prossimo anno.
La creazione o il trasferimento di un trust in base alla legge 214 è soggetta all’imposta di registro a Monaco. La tariffa varia in base al numero dei beneficiari e se i beni detenuti dal trust sono localizzati a Monaco oppure all’estero. L'imposta è dovuta sul patrimonio netto versato nel Trust e deve essere versata al momento della registrazione del trust per i trust intervivos e al completamento dell'amministrazione del patrimonio per i trust testamentari.
Se l’atto costitutivo lo prevede, in luogo di un unico pagamento, l'imposta può essere costituita da pagamenti annuali pari allo 0,2% del valore attuale del trust. Il pagamento unico dell'imposta di registro o i pagamenti annuali a tempo indeterminato sostituiscono le imposte di successione e di donazione sui beni del trust, che possono arrivare anche ad un’aliquota del 16%.