Coerede, quotona e quotina: istruzioni per l'uso

24.3.2022
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Quali sono i poteri di disposizione del coerede sul patrimonio del defunto, vigente la comunione ereditaria?
La comunione ereditaria è la situazione di contitolarità che si instaura tra gli eredi sul patrimonio del defunto, nell'arco temporale che si snoda tra l'accettazione dell'eredità da parte degli stessi e la divisione della massa comune. Prima dell'operazione divisionale (a seguito della quale ciascun coerede diventa perciò esclusivo proprietario dei singoli beni che gli vengono attribuiti in proporzione alla rispettiva quota) e vigente la comunione ereditaria, ciascun coerede è titolare di una quota astratta dell'intero patrimonio indiviso - unitariamente considerato - caduto in successione (cosiddetta quotona).
La quotona (la quota di eredità, comunemente intesa) – ovvero parte di essa, fermo restando che deve pur sempre trattarsi di una porzione astratta dell'intero asse successorio - può essere alienata dal coerede che ne abbia la titolarità; e ciò, sia a favore degli altri coeredi, sia a favore di terzi, purché in quest'ultimo caso sia consentito ai coeredi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi dell'art. 732 del codice civile.
Nessun limite esisterebbe poi con riferimento alla donazione di quotona da parte del coerede: secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante, infatti, nel caso di trasferimento della quotona per mezzo di atto di donazione, non vi sarebbe alcun diritto di prelazione degli altri coeredi. La disposizione dell'art. 732 del codice civile, invero, derogando al principio di libertà negoziale, non sarebbe suscettibile di interpretazioni estensive.
Viceversa, la “quotina” è la quota che ogni coerede avrebbe su ciascun bene della comunione ereditaria ancora indivisa, singolarmente inteso.
La quotona (la quota di eredità, comunemente intesa) – ovvero parte di essa, fermo restando che deve pur sempre trattarsi di una porzione astratta dell'intero asse successorio - può essere alienata dal coerede che ne abbia la titolarità; e ciò, sia a favore degli altri coeredi, sia a favore di terzi, purché in quest'ultimo caso sia consentito ai coeredi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi dell'art. 732 del codice civile.
Nessun limite esisterebbe poi con riferimento alla donazione di quotona da parte del coerede: secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante, infatti, nel caso di trasferimento della quotona per mezzo di atto di donazione, non vi sarebbe alcun diritto di prelazione degli altri coeredi. La disposizione dell'art. 732 del codice civile, invero, derogando al principio di libertà negoziale, non sarebbe suscettibile di interpretazioni estensive.
Viceversa, la “quotina” è la quota che ogni coerede avrebbe su ciascun bene della comunione ereditaria ancora indivisa, singolarmente inteso.
Sulla scorta dell'orientamento dottrinario maggioritario, mentre il coerede sarebbe titolare di una quota sull'intera massa ereditaria (quotona), non sarebbe invece titolare della quota sui singoli beni che compongono la stessa (quotina).
In tale solco, le Sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 5068 del 15 marzo 2016), hanno dunque affermato che la donazione della quotina (rectius, della quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria) da parte del coerede è nulla dal momento che, prima della divisione, essa non può ritenersi già parte del patrimonio del coerede. Tuttavia, qualora nell'atto di donazione il coerede donante dichiari di essere consapevole che il bene oggetto di donazione non è di sua proprietà, la donazione è valida, ma come donazione obbligatoria di dare. Il coerede donante dovrà quindi assumere l'obbligazione di procurare al donatario l'acquisto del bene donato.
Parimenti, un effetto meramente obbligatorio viene riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione alla vendita della quotina. Nella specie, la vendita della quotina di un bene compreso nella comunione ereditaria da parte di un coerede è subordinata all'assegnazione - all'esito della divisione - della quotina stessa al coerede alienante. Se, all'esito della divisione, la quotina oggetto di cessione è effettivamente assegnata al coerede alienante, la vendita in favore del terzo si perfeziona sulla quotina; in caso contrario, l'effetto traslativo in favore del terzo acquirente non si verifica e a quest'ultimo non resterà che esperire i normali rimedi contrattuali a tutela della sua posizione.
In tale solco, le Sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 5068 del 15 marzo 2016), hanno dunque affermato che la donazione della quotina (rectius, della quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria) da parte del coerede è nulla dal momento che, prima della divisione, essa non può ritenersi già parte del patrimonio del coerede. Tuttavia, qualora nell'atto di donazione il coerede donante dichiari di essere consapevole che il bene oggetto di donazione non è di sua proprietà, la donazione è valida, ma come donazione obbligatoria di dare. Il coerede donante dovrà quindi assumere l'obbligazione di procurare al donatario l'acquisto del bene donato.
Parimenti, un effetto meramente obbligatorio viene riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione alla vendita della quotina. Nella specie, la vendita della quotina di un bene compreso nella comunione ereditaria da parte di un coerede è subordinata all'assegnazione - all'esito della divisione - della quotina stessa al coerede alienante. Se, all'esito della divisione, la quotina oggetto di cessione è effettivamente assegnata al coerede alienante, la vendita in favore del terzo si perfeziona sulla quotina; in caso contrario, l'effetto traslativo in favore del terzo acquirente non si verifica e a quest'ultimo non resterà che esperire i normali rimedi contrattuali a tutela della sua posizione.