Il debitore e la datio in solutum testamentaria

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Come il testatore può soddisfare un suo creditore con una prestazione diversa da quella pattuita?
L'art. 1197 c.c. regola la prestazione in luogo di adempimento: il primo comma dispone che “Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita”. Questa è la cd. datio in solutum, che ha natura solutoria in quanto l'esecuzione della diversa prestazione provoca l'estinzione dell'originaria obbligazione.

La natura solutoria porta a collocare la datio in solutum all'interno del legato a favore del creditore, che è previsto dall'art. 659 c.c.: questo articolo consente al testatore di effettuare un legato a favore del suo creditore, con l'intento di soddisfare il credito vantato nei suoi confronti (a tal fine, l'art. 659 c.c. richiede che il testatore faccia espressa menzione del debito nella disposizione testamentaria a favore del creditore).

La dottrina si è interrogata sulla compatibilità della datio in solutum con il meccanismo testamentario e con la modalità di acquisto del legato (che è automatica e non richiede accettazione), visto che l'art. 1197 c.c. dispone la struttura bilaterale della prestazione in luogo di adempimento: il debitore, a mente dell'articolo, può eseguire una prestazione diversa da quella pattuita soltanto se il creditore presta a ciò il proprio consenso.

Alcuni autori hanno ritenuto necessario che il legatario manifesti la propria volontà nel senso di accettare la prestazione in luogo di adempimento; diversamente ragionando, si consentirebbe al testatore di modificare unilateralmente l'oggetto dell'obbligazione contro la norma dell'art. 1197 c.c.
Altri autori, sostanzialmente in linea con la tesi sopraesposta, hanno ritenuto che la manifestazione di adesione rappresenti una condicio juris, con effetti del legato sospesi sino alla manifestazione di detta accettazione. Per superare questa impostazione, alcuni autori hanno proposto l'apposizione nella scheda testamentaria di una condizione sospensiva dell'espressa accettazione, sicché l'estinzione del credito nei confronti del testatore a mezzo di una prestazione diversa da quella pattuita si produrrebbe esclusivamente a seguito dell'accettazione del legatario.

Parte della dottrina ha tuttavia criticato il meccanismo condizionale, perché si verificherebbe la modifica della datio in solutum testamentaria come un atto inter vivos (l'accettazione cui è condizionato il lascito) ad efficacia post mortem. Perché si verifichi prestazione in luogo di adempimento, sarebbe sufficiente disporre un legato che si qualifichi come legato a favore del creditore ai sensi del 659 c.c. (cioè teso alla soddisfazione del credito vantato nei confronti del testatore): qualora il testatore non voglia consentire il verificarsi della datio in solutum, potrà rinunziare al legato come è sua facoltà. Si ritiene così che non vi sia alcuna incompatibilità tra la struttura bilaterale della datio in solutum come prevista dall'art. 1197 c.c. e la modalità di acquisto automatico per effetto della legge, atteso che il consenso del creditore può ritenersi implicito nel mancato rifiuto del legato stesso.

A tale ultima tesi ha dimostrato di aderire la giurisprudenza, la quale ha legittimato la prestazione in luogo di adempimento testamentaria senza necessità di apporre alcuna condizione. Secondo Cass. 9467/2001, infatti “La datio in solutum è astrattamente attuabile anche attraverso un negozio mortis causa sicché è possibile che con un legato il testatore preveda che una nuova prestazione sostituisca una prestazione precedentemente dovuta e tale disposizione testamentaria determina l'estinzione dell'obbligazione preesistente purché sia seguita dalla successiva manifestazione di volontà del legatario (convergente con la volontà del testatore) consistente nella mancata rinuncia al legato (che implica l'intenzione di rinunciare a ogni pretesa relativa all'obbligazione preesistente)”.
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Maria Cristiana Felisi è Of Counsel di Maisto e Associati. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell'International Bar Association (IBA). E' iscritta all'albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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