Testamento: come redigerlo rinviando a fonti esterne

Nel sistema del diritto civile italiano un ruolo assolutamente dominante nella devoluzione della successione è dato alla volontà del testatore. Il legislatore prevede una serie di norme volte a prevenire ingerenze esterne nella determinazione delle ultime volontà, in particolare dettate dagli articoli 628, 631 e 632 del codice civile.
Grande dibattito ha suscitato la possibilità, per il testatore, di redigere un testamento per relationem, cioè mediante il rinvio che il testatore faccia ad una fonte esterna al testamento per determinarne il contenuto. Si è soliti distinguere, per quanto riguarda la relatio, tra:
- relatio formale, che attiene al momento in cui il testatore dichiara le sue scelte, che ha già compiuto;
- relatio sostanziale, in cui l’elemento esterno contribuisce alla formazione della volontà del testatore, che senza rimane incompleta.
Più in dettaglio, si ha relatio formale quando il rinvio fatto dal testatore è a fatti o circostanze che contemplano una semplice presa di conoscenza, cioè comportano una mera attività di accertamento. Si ha invece relatio sostanziale quando il rinvio non è a meri fatti o circostanze, ma alla volontà di un soggetto estraneo incarico dal testatore.
Si deve ritenere, in generale, l’ammissibilità della relatio formale. Infatti il testamento è completo nei suoi elementi essenziali, con l’unica caratteristica che il soggetto o l’oggetto non è immediatamente determinato, ma lo sarà conformemente all’art. 1346 c.c.
Così, ad esempio, dovrebbe ritenersi valida quella disposizione con cui il testatore lega i proventi di un determinato investimento, magari ancora in essere e che – al momento della redazione della scheda testamentaria – sono ancora incerti. È stato ritenuto altresì valido il testamento olografo che rimandi ad un documento esterno alla scheda testamentaria quale imprescindibile completamento della disposizione di ultima volontà (nella specie, lo statuto di una fondazione da costituirsi dopo la morte del testatore, contenente menzione dello scopo della fondazione stessa).
La relatio sostanziale, invece, è consentita esclusivamente nelle ristrette ipotesi prese espressamente in considerazione dal testatore. Ciò in quanto, come detto, il nostro legislatore pone in assoluto rilievo la personalità della volontà testamentaria, e limita quanto possibile l’ingerenza di volontà esterne a quelle del testatore: nel caso di relatio sostanziale, infatti, il testamento è incompleto, e il suo contenuto va integrato con il ricorso ad una fonte di volontà esterno.
La relatio sostanziale, pertanto, è permessa solo nelle seguenti ipotesi:
- attribuzione all’onerato o al terzo della facoltà di scelta del beneficiario di legato tra una cerchia determinata di persone, o tra uno o più enti determinati dal testatore (art. 631, comma 2 c.c.);
- legato determinato per arbitro altrui secondo parametri determinati dal testatore (art. 632, comma 1 c.c.) e legato remuneratorio, anche senza indicazione dell’oggetto e della quantità (art. 632, comma 2 c.c.);
- legato generico (art. 664 c.c.);
- legato alternativo (art. 665 c.c.), in cui la scelta spetta all’onerato salvo che il testatore l’abbia rimessa al legatario o al terzo; - divisione rimessa alla volontà del terzo (art. 733, comma 2 c.c.)
Così, ad esempio, sarà valida la disposizione con cui il testatore lega un immobile ad un beneficiario da determinarsi tra i suoi nipoti; mentre non sarà valida quella disposizione con cui il testatore lega a suo figlio una somma di denaro nella misura che un terzo riterrà più opportuna.

