La successione di una partecipazione nelle società di persone

In linea di principio, chiarito l’unico diritto degli eredi del socio defunto, l’art. 2284 c.c. prevede che alla morte del socio il potere di scelta per i soci superstiti è declinabile in tre alternative, a seconda delle loro esigenze:
i) la continuazione della società senza gli eredi con conseguente liquidazione della quota agli eredi del socio defunto;
ii) lo scioglimento della società e la messa in liquidazione della stessa; iii)
la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, qualora questi vi acconsentano.
Le prime due ipotesi sono rimesse alla decisione autonoma dei soci superstiti, mentre la terza implica anche l’accordo con gli eredi del socio defunto. Il presupposto della scelta in capo ai soci trova ragione nel principio dell’intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri associati, conseguenza dell’intuitus personae caratterizzante le società di persone.
I soci superstiti, nel terzo ordine di casi, possono decidere di continuare la società con gli eredi del socio defunto, che tuttavia, e come già anticipato, vi devono acconsentire, anche perché l’ingresso nella società comporta l’assunzione da parte di questi ultimi degli obblighi derivanti dal contratto sociale, ivi compresa la responsabilità per le obbligazioni anteriori.
La partecipazione degli eredi, in sostituzione del de cuius, non è, come detto, automatica; si realizza in forza di un atto di adesione al contratto di società, che ha i caratteri di atto inter vivos non di un subentro iure hereditatis (c.d. negozio o clausola di continuazione, per il quale il titolo di erede costituisce presupposto abilitante all’esercizio di tale facoltà).
Tuttavia, l’adesione degli eredi al rapporto sociale è subordinata alla decisione dei soci superstiti che si esprimono all’unanimità se continuare la società con gli eredi del de cuius o al contrario disporne il suo scioglimento.
La fattispecie si presenta analoga all’ipotesi di adesione di nuove parti ad un contratto sociale già esistente, con la sola differenza, rispetto all’adesione in sede di costituzione della società, che i nuovi soci, in quanto eredi del socio defunto, non sono tenuti ad effettuare alcun conferimento, essendo a tal fine rilevante l’apporto già eseguito dal de cuius.
Il regime di responsabilità a cui è sottoposto l’erede è quello proprio di un nuovo socio che entra in una società già costituita ed è, quindi, ai sensi dell’art. 2269 c.c., illimitata anche nel caso in cui abbia accettato l’eredità con il beneficio d’inventario.
Nell’ipotesi, poi, in cui vi siano più eredi, essendo la continuazione della società fondata sull’accordo con i soci superstiti, sulla base di esso deve essere risolto il problema se gli eredi subentrano nella posizione del socio defunto come singoli, cioè ciascuno con una posizione autonoma, ovvero come gruppo, ossia come comproprietari di una quota indivisibile.
In mancanza di una espressa previsione di indivisibilità, deve ritenersi che ciascun erede è libero di assumere la posizione di socio con i diritti, i poteri, gli obblighi e le responsabilità ad essa connesse. Pertanto, la prosecuzione del rapporto sociale può avvenire anche limitatamente ad uno o ad alcuni degli eredi, per la parte di quota loro spettante, con il conseguente obbligo di liquidare la restante parte agli eredi, con i quali non è stato raggiunto un accordo sulla continuazione, in relazione alle rispettive posizioni ereditarie.
In applicazione del richiamato principio dell’indipendenza delle posizioni tra i coeredi parte della dottrina sostiene, inoltre, che per effetto del subentro di più eredi la quota del socio defunto si scinde in tante quote distinte quanti sono gli eredi subentranti.
Ciascun erede diventerebbe, quindi, secondo tale posizione, socio direttamente in misura proporzionale alla sua quota ereditaria con l’automatica divisione della partecipazione del socio defunto in più quote distinte. È comunque consentito, in virtù di un’apposita pattuizione, creare una situazione di comunione della quota con la nomina di un rappresentante comune oppure individuare tra i coeredi la persona di colui che deve subentrare nella posizione del socio defunto.
L’accordo di continuazione non deve necessariamente essere redatto per iscritto, potendo risultare anche da fatti concludenti, come ad esempio dalla partecipazione degli eredi alle operazioni sociali in sostituzione del de cuius oppure dall’esercizio dei diritti sociali spettanti al socio defunto da parte degli eredi.
Tuttavia, la forma scritta può essere necessaria per la presenza, nel patrimonio della società, di beni immobili o di altri beni per il cui acquisto è richiesta dalla legge la forma scritta (art. 1350, nn. 3 e 9, c.c.) ovvero ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, trattandosi di una modificazione soggettiva del contratto sociale che deve essere pubblicizzata ai sensi dell’art. 2300 c.c. Nel silenzio della legge, è opinione condivisa quella secondo cui l’accordo dei soci superstiti con gli eredi del de cuius per la loro adesione al rapporto sociale vada raggiunto nel termine di sei mesi dalla morte del socio, in quanto termine ultimo, in assenza di diversa disposizione statutaria, per evitare le conseguenze moratorie di una tardiva liquidazione della quota agli eredi ex art. 2289 c.c.
(Articolo scritto in collaborazione con il Dott. Nicolò Pavan - Trainee presso Studio Righini)