Testamento: è possibile revocare il beneficiario della polizza vita?

Con il testamento è possibile designare, revocare e/o modificare l’indicazione del terzo beneficiario di un’assicurazione sulla vita (cfr. artt. 1920 c.c. e 1921 c.c.). La designazione, anche testamentaria, conferisce al terzo beneficiario “un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione” (cfr. art. 1920 c.c.), cioè un diritto di credito nei confronti dell’assicuratore che trae origine dal contratto di assicurazione e resta estraneo alla correlata vicenda successoria (cfr. ex multis Cass. Civ. SS.UU., 30/04/2021, n. 11421, Cass. Civ., 15/10/2018, n. 25635, Cass. Civ., 21/12/2016, n. 26606, Cass. Civ., 23/03/2006, n. 6531 e Cass. Civ., 10/11/1994, n. 9388).
Conseguentemente, il capitale erogato al terzo beneficiario non è soggetto alle norme in tema di riduzione, collazione, imputazione e revocatoria (cfr. art. 1923 c.c.). Lo è, invece, (cfr. Cass. Civ. 19/02/2016, n. 3263 e Cass. civ., 23/03/2006, n. 6531), l’ammontare complessivo dei premi assicurativi pagati dal de cuius, costituendo detti importi l’oggetto di una donazione indiretta a favore del terzo beneficiario.
Diverse problematiche sono sorte in relazione alle locuzioni verbali concretamente utilizzate, nelle schede testamentarie, dal contraente-testatore al fine di individuare i beneficiari dell’indennità assicurativa. Disponendo, infatti, l’art. 1920 c.c. che l’indicazione del terzo beneficiario di un’assicurazione sulla vita “è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente”, si è posto il problema di vagliare l’ammissibilità di designazioni formulate mediante locuzioni generiche quali, ad esempio, "ai miei figli", "a mia moglie", "ai miei eredi".
In proposito, la dottrina ha precisato che: da un lato, affinché la dichiarazione di nomina sia valida, è sufficiente che questa renda il terzo beneficiario individuabile al momento dell'adempimento da parte dell'assicuratore; dall’altra, che il momento cui fare riferimento per verificare la sussistenza delle caratteristiche soggettive indicate nell'atto di designazione (es. moglie, figlio) è quello della morte del contraente (concorde la giurisprudenza di legittimità: cfr. ex multis Cass. Civ. 15/10/2018, n. 25635).
Ulteriori questioni sono state affrontate rispetto all’individuazione dei terzi beneficiari mediante espressioni generiche. La giurisprudenza, in particolare, si è interrogata su quali soggetti dovessero essere considerati creditori dell’indennizzo al ricorrere di indicazioni testamentarie quali “ai miei eredi” o “ai miei eredi legittimi e/o testamentari” e su quale fosse l’entità delle rispettive quote di indennità in presenza di più “eredi” e in assenza di criteri stabiliti dal contraente-testatore.

Con riferimento all’individuazione dei creditori, le pronunce di legittimità hanno da tempo chiarito che rileva, a tal fine, la qualità di chiamati all'eredità (quei soggetti che, per legge o per testamento, hanno il diritto di accettare o rifiutare l’eredità) rivestita al momento della morte del contraente-testatore, indipendentemente dalla successiva accettazione o rinuncia all’eredità (cfr. ex multis Cass. Civ. 15/10/2018 n. 25635; Cass. Civ. 21/12/2016, n. 26606; Cass. Civ. 10/11/1994 n. 9388; conforme anche Cass. Civ. SS.UU., 30/04/2021, n. 11421).
Riguardo, invece alla ripartizione delle quote dell’indennità, un primo orientamento (maggioritario) ha sostenuto che “in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote” (cfr. Cass. Civ. 21/12/2016, n. 26606; conforme Cass. Civ. 15/10/2018 n. 25635). Altre pronunce, invece, hanno sposato l’approccio opposto, sancendo che il generico riferimento agli eredi quali beneficiari del contratto “dev’essere intesa […] nel senso di correlare l’attribuzione dell’indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi” (cfr. Cass. Civ. 29/09/2015, n. 19210).
Il contrasto è stato infine risolto da Cass. Civ. SS.UU. 30/04/2021, n. 11421, la quale, confermando l’orientamento maggioritario, ha stabilito che “la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli "eredi" designati quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione esclude […] l'automatica ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione. […] In forza della designazione degli "eredi" quali beneficiari dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall'indennizzo assicurativo […] ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale […], il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura”.
Quindi, in forza di tale principio,
- dato un testamento in cui sono istituiti eredi i due figli del de cuius A e B, in quote del patrimonio rispettivamente pari al 60% e 40%, e
- data una disposizione del medesimo testamento che indica quali terzi beneficiari di un’indennità assicurativa di 100.000€ i propri “eredi testamentari”, senza nulla disporre riguardo alla ripartizione di tale importo,
A e B riceveranno 50.000€ ciascuno di indennità assicurativa.
