Agevolazione prima casa: gli aspetti da conoscere

Lo spostamento della residenza all’estero dopo aver usufruito dell’agevolazione “prima casa”, per l’acquisto di un immobile in Italia, non comporta la decadenza dell’agevolazione. Questo è il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 399 dello scorso 1 Agosto.
Nell’interpello l’istante rappresenta di aver acquistato nel Marzo 2020 un appartamento in un Comune italiano, beneficiando dell’agevolazione prima casa, con imposta di registro al 2% anziché al 9%. L’istante ha successivamente provveduto, nell’Ottobre 2020 a trasferire la propria residenza dall’estero nel Comune in cui ha acquistato l’immobile, come risulta dall’iscrizione nei servizi demografici di tale Comune. La residenza è stata poi “disdetta” nel corso del 2021 poiché l’istante è emigrato nuovamente nel Paese estero che, a causa del COVID 19 è divenuto il centro dei sui interessi vitali.
L’Agenzia in proposito ricorda che, l’agevolazione prima casa spetta a condizione che:
- l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza (etc.). La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; - nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
Per quanto riguarda il requisito della residenza, l’Agenzia chiarisce, in linea con precedenti posizioni, che ai fini dell'agevolazione "prima casa" lo stesso debba essere verificato considerando la data di trasferimento resa al Comune. Prevale in sostanza la dichiarazione anagrafica sul dato fattuale. Inoltre, l’Agenzia afferma che, una volta soddisfatto il requisito, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato non comporta la decadenza dall'agevolazione.
Nel caso oggetto di interpello, pertanto, il beneficio prima casa è confermato, considerato che l'acquirente ha trasferito la propria residenza nel Comune dove ha acquisto l’immobile nei termini di legge, non rilevando a tal proposito il successivo ri-trasferimento.