Aziende: contributi a fondo perduto cumulabili

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L'Agenzia delle entrate con la risposta n.104/2021 spiega come si possono ottenere, se si hanno i requisiti richiesti, i diversi contributi a fondo perduto presenti all'interno dei diversi decreti del governo Conte

Il contribuente svolge un'attività di lavoro autonomo e dichiara di avere conseguito un fatturato di 600 euro nel mese di aprile 2020, con un calo di oltre il 90% rispetto ad aprile 2019

L'Amministrazione fiscale chiarisce come sia possibile cumulare i diversi contributi

Sono cumulabili i contributi a fondo perduto previsti dai decreti Conte, durante la prima parte dell'emergenza covid-19. A spiegarlo è l'Agenzia delle entrate con la risposta n.104/2021. Ma vediamo nel dettaglio la richiesta del contribuente e la spiegazione dell'Amministrazione fiscale.

Caso


Il contribuente svolge un'attività di lavoro autonomo e dichiara di avere conseguito un fatturato di 600 euro nel mese di aprile 2020, con un calo di oltre il 90% rispetto ad aprile 2019. Dichiara di avere beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 27 del decreto legge n. 18/2020, in favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva.

Spiega però di aver rinunciato al contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del decreto Legge n. 34/2020, a causa della normativa che vieta il cumulo delle due agevolazioni. Il contribuente chiede però se tale causa ostativa riguardi anche il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto Ristori.

Soluzione


Prima di fornire una risposta l'Amministrazione fiscale ricorda come l'articolo 27 prevede una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, destinata “ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatori”. Mentre l'articolo 25, comma 1, del decreto Rilancio, riconosce un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva. E specifica come questo contributo non spetta “ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge n. 18/2020”.

Con decreto Ristori, il legislatore ha però introdotto altre disposizioni che hanno lo scopo di compensare i gravi effetti economici e finanziari subiti da determinate categorie di operatori economici in conseguenza della pandemia da covid-19. L'articolo 1 del citato decreto prevede un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia in atto.

Fatto il punto sulla situazione normativa, l'Agenzia delle entrate spiega come in relazione al caso di specie, si ritiene che il contributo a fondo perduto del decreto Ristori rappresenti un ulteriore beneficio di natura monetaria previsto dal legislatore. A tale proposito si osserva che il decreto Ristori, specifica che sono compativi con l'agevolazione le sole disposizioni nell'articolo 25, del decreto-legge n. 34/2020, dove non è scritto alcun divieto di cumulo. Tutto ciò porta l'Agenzia delle entrate a sottolineare come, se ci sono le condizioni di legge si può beneficiare del contributo previsto dal decreto Ristori pur avendo già beneficiato di quello previsto dall'articolo 27 del decreto legge n. 18/2020. 

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