Rendita vitalizia e cessione d’azienda: implicazioni fiscali

Nel caso di cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia sono imponibili in capo al cedente la plusvalenza realizzata dalla cessione d'azienda e la rendita vitalizia percepita a titolo di corrispettivo
La tassazione della cessione d’azienda e della rendita vitalizia, non configurano un fenomeno di doppia imposizione
In cambio del trasferimento di un bene mobile, immobile o della cessione di un capitale, è possibile ricevere una rendita da reimpiegare per le proprie necessità. È questa il meccanismo che governa l’istituto della rendita vitalizia.
Questa fattispecie consiste in un contratto attraverso il quale una parte (detta vitaliziante) conferisce all’altra (il vitaliziato) il diritto di ricevere una certa prestazione, periodica, di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili per tutta la durata della vita del beneficiario della rendita o di una o più persone fisiche determinate.
La rendita vitalizia ha una durata pari alla vita del beneficiario o di altra persona fisica determinata e può essere costituita, oltre che tramite un atto a titolo oneroso, anche attraverso testamento, contratto di donazione, contratto a favore del terzo, contratto di assicurazione, divisione e promessa al pubblico.
Meglio ancora, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello n. 841/2021, attraverso il contratto di rendita vitalizia un soggetto cd. vitaliziante (debitore della rendita), a titolo oneroso, in corrispettivo dell'alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale, o a titolo gratuito, si obbliga ad effettuare una determinata prestazione periodica a favore di un altro soggetto cd. vitaliziato (creditore della rendita) per tutta la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Requisito essenziale del contratto di costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso è l'aleatorietà; pertanto tale contratto differisce dalla compravendita che è il contratto mediante il quale il venditore trasferisce la proprietà di un bene o di un diritto al compratore che si obbliga a pagare un prezzo come corrispettivo.
Le rendite vitalizie, così come quelle a tempo determinato costituite a titolo oneroso, purché non abbiano funzione previdenziale, ex art. 50 co. 1 lett. h) Tuir, costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap) ad operare nel territorio dello Stato, o ivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.
Ebbene, tanto chiarito, sia l’Amministrazione finanziaria quanto la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nel caso di cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia sono imponibili in capo al cedente la plusvalenza realizzata dalla cessione d'azienda e la rendita vitalizia percepita a titolo di corrispettivo, posto che sussistono due distinti presupposti e, di conseguenza, due diverse ipotesi di imponibilità.
Ciò comporta che la tassazione della cessione d’azienda e della rendita vitalizia, non configurano un fenomeno di doppia imposizione, trattandosi di fattispecie impositive che danno luogo a due diversi presupposti reddituali. La prima ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la seconda agli effetti della formazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
In questi termini, come chiarito dalla giurisprudenza, nonché dall’Agenzia delle entrate su “Fisco oggi”, nel caso di cessione a fronte di una rendita vitalizia, la plusvalenza derivante dall’operazione straordinaria è tassabile in quanto, per un verso, il corrispettivo imputabile alla plusvalenza dell’azienda ceduta – che la società realizza mediante l’acquisizione del diritto alla rendita vitalizia – ha natura di reddito d’impresa ed è tassabile secondo competenza; per un altro, vi è la percezione delle rate di vendita che assumono la natura di reddito di lavoro dipendente e assimilato e, dunque, da tassare nel momento in cui viene percepito.