Assicurazioni e sostenibilità: cosa cambia con le nuove regole

Emanuele Grippo
Emanuele Grippo, Federico Cappellini
6.12.2022
Tempo di lettura: 3'
Anche le compagnie devono considerare i rischi e i fattori di sostenibilità nello svolgimento delle proprie attività e nella profilazione dei clienti. Le ultime novità contenute nei regolamenti delegati che modificano Solvency II e Idd

Con la pubblicazione del Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile da parte della Commissione, si sono susseguite numerose iniziative volte a garantire che anche le imprese assicurative considerino i rischi e i fattori di sostenibilità, e che in fase di ideazione e distribuzione dei prodotti siano valutati i fattori e le preferenze di sostenibilità della clientela. In tale quadro si inseriscono i Regolamenti Delegati 2021/1256 e 2021/1257, recentemente entrati in vigore, che hanno apportato talune modifiche al “framework” Solvency II e Idd, e il documento di consultazione n. 9/2002 pubblicato da Ivass il 24 ottobre, recante modifiche a taluni aspetti della regolamentazione.


L’intervento dell’Istituto è volto a recepire il mutamento di paradigma imposto dalla citata normativa europea alle imprese, tenute a valutare e considerare i rischi e i fattori di sostenibilità nei principali aspetti della propria operatività, nonché, rispetto ai distributori, ad adottare processi distributivi che consentano di collocare i prodotti assicurativi, e in particolare gli Ibips, secondo le preferenze di sostenibilità del cliente. In tal senso, viene previsto che le imprese debbano definire politiche di investimento e di gestione degli attivi che tengano in considerazione i rischi di sostenibilità e, in via sostanzialmente speculare, integrare i fattori di sostenibilità nelle decisioni in materia di investimenti.


Ancora, specifiche funzioni vengono demandate alle funzioni di risk management e attuariale nell’ambito della definizione delle politiche di gestione dei rischi e di sottoscrizione. Ad ogni modo, uno degli ambiti in cui si registra un maggiore impatto del Documento di Consultazione (nonché del Regolamento Delegato 2358/2017), attiene ai processi Pog dell’impresa e del distributore, i quali sono tenuti a considerare gli obiettivi di sostenibilità della clientela sia nella fase di design e testing di ogni prodotto assicurativo, con particolare riferimento alla individuazione del target market di prodotto, sia nell’ambito della definizione dei meccanismi distributivi.


In ultima analisi, vengono ribadite le modifiche definite dalla regolamentazione europea connesse al processo distributivo degli Ibips, nel contesto del quale viene richiesto al distributore di integrare la valutazione di adeguatezza acquisendo altresì informazioni in merito alle preferenze di sostenibilità del cliente, coerentemente anche con le Guidance recentemente pubblicate da Eiopa, e di indicare le ragioni per le quali l’Ibip risulta adeguato con le preferenze di sostenibilità del cliente. In ogni caso, rimane ferma la possibilità per il cliente di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, ove il distributore non disponga di prodotti idonei a soddisfare tali esigenze.


Da quanto illustrato, emerge, similarmente a quanto già effettuato dalle competenti istituzioni in altri settori dei mercati finanziari, che gli interventi regolamentari mirano al perseguimento di due risultati distinti e complementari. Innovando le disposizioni in materia prudenziale e di governance il regolatore tenta di assicurare che le imprese dispongano di assetti volti a garantire una piena gestione dei rischi connessi al cambiamento climatico, assicurando al contempo la stabilità delle imprese medesime sotto un profilo prudenziale; per altro verso il quadro regolamentare persegue l’obiettivo di promuovere investimenti nella finanza sostenibile. La palla, quindi, passa ora agli attori del mercato assicurativo, che dovranno ripensare i propri processi operativi e commerciali, nell’ottica di assicurare la gestione dei rischi di sostenibilità e la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.



(Articolo tratto dal magazine We Wealth di novembre a cura di Emanuele Grippo e Federico Cappellini)

Emanuele Grippo
Emanuele Grippo, Federico Cappellini
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Socio dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Avvocato esperto nella regolamentazione dei servizi finanziari, bancari e assicurativi, fondi pensione e fondi di investimento, nella sollecitazione all’investimento e nella disciplina degli emittenti quotati, nonché assiste soggetti vigilati in operazioni straordinarie e nello svolgimento dell’attività ordinaria.

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