Successivamente nel febbraio del 2019 la risparmiatrice apprendeva dalla stampa che, a seguito di indagini condotte dalla Procura di Milano, era emerso che il valore effettivo dei diamanti che aveva acquistato non corrispondeva alla somma effettivamente pagata ma era di molto inferiore. Addirittura tra il 70% e l’80% in meno della somma pagata per l’acquisto.
Le tre pietre venivano fatte stimare da un gemmologo nel febbraio del 2020 il quale attestava che il valore intrinseco delle stesse, considerata l’assenza di mercato per la qualità di tali pietre, ammontava ad appena 6.045,50 euro rispetto al valore pagato di 40.046,96 euro. Da qui l’avvio del procedimento legale contro la banca per la violazione degli obblighi informativi. Secondo il Tribunale di Venezia dunque la banca, in ottemperanza al dovere di solidarietà sociale (artt. 1173 c.c. e 2 Cost.), avrebbe dovuto fornire una corretta informazione sulla convenienza dell’investimento atteso che i dati diffusi dalla società venditrice non erano effettive quotazioni di mercato ma semplici prezzi di listino aumentati dell’Iva e dei costi accessori.
Valori ben superiori ai parametri internazionali di riferimento (Rapaport e Idex). A rafforzare la responsabilità di Banco Bpm vi è stata la circostanza che la banca percepiva una corposa provvigione dai contratti di compravendita di diamanti, conclusi per l’attività di segnalazione derivante dalla convenzione stipulata. Secondo i giudici è stato evidente che l’entità di quella commissione non poteva giustificarsi se non implicando un’attività propositiva dell’acquisto dei diamanti da parte dell’istituto di credito. Ne è seguita la condanna della banca al risarcimento del danno a favore della risparmiatrice. Il danno è stato determinato in via equitativa ricorrendo alla differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivo delle pietre risultante dalla perizia prodotta dalla risparmiatrice e non contestata nel valore dalla banca.
I giudici hanno spiegato nelle motivazioni della sentenza che l’acquisto di diamanti è una forma di impiego del risparmio che non configura un investimento finanziario, in senso tecnico-giuridico. Conseguentemente la banca risponde dei danni cagionati al cliente per inadempimento di un’obbligazione (art. 1218 c.c.). Ciò sulla base del fatto che esiste una asimmetria informativa tra la banca e i clienti e questa deve essere colmata con l’osservanza da parte dell’istituto bancario, dei doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà e correttezza, specialmente ove vi sia un consolidato rapporto di fiducia.
Nel caso di specie i clienti si sono fidati delle informazioni rese loro dalla banca circa l’affidabilità dell’operazione di acquisto dei diamanti e sono stati influenzati dai suoi suggerimenti. Il funzionario della banca al fine di diversificare gli investimenti di famiglia, aveva infatti proposto alla risparmiatrice di investire nel mercato dei diamanti in quanto lo stesso, a suo dire, sarebbe stato più sicuro di altri investimenti ma, soprattutto, molto remunerativo nel tempo ed esentasse come dimostrato dal materiale illustrativo esibito durante il colloquio. Quindi la risparmiatrice ha acquistato i diamanti solo dopo essere stata confortata dalla banca sul valore delle pietre e sulla sicurezza dell’investimento salvo successivamente scoprire l’effettivo minor valore delle pietre.
La pronuncia si allinea a altre decisioni favorevoli ai risparmiatori quali l’ordinanza 23 maggio 2019 del Tribunale di Verona, l’ordinanza 19 novembre 2019 del Tribunale di Modena. Contraria l’ordinanza del 14 ottobre 2020 del Tribunale di Milano. Nel frattempo la società venditrice dei diamanti è fallita il 15 gennaio 2019 ma le domande di risarcimento vengono portate avanti nei confronti degli istituti di credito coinvolti. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato già con la decisione del 30.10.2017 aveva sanzionato Bpm e la società Idb per violazione della disciplina consumeristica sulle pratiche commerciali scorrette. Decisione poi confermata anche dal Tar del Lazio (sentenze del 14 novembre 2018 n. 10967/2018 e n. 10968/2018). A cadere nella trappola dei diamanti da investimento anche Vasco Rossi e altri noti personaggi dello spettacolo.