Ad essere sottoposti a sequestro sono innanzitutto i conti della società
Soltanto in seconda battuta il sequestro può avere riguardo alle somme giacenti sui rapporti bancari o finanziari degli imputati
Con una recente pronuncia, n. 31791 del 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema relativo al sequestro preventivo di denaro contante o giacente su rapporti bancari o finanziari nei confronti dei società a fronte di un indebito vantaggio conseguito a seguito delle violazioni tributarie.
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Il sequestro colpisce prima i conti della società
Il sequestro del profitto del reato deve essere prima esperito nei confronti della società che ha indebitamente fruito dei vantaggi derivanti dalla commissione del reato tributario.
Soltanto in seconda battuta il sequestro può avere riguardo alle somme giacenti sui rapporti bancari o finanziari degli imputati ovvero, anche per equivalente, ai beni mobili registrati ed immobili nella loro disponibilità.
Il principio di diritto
In tema di reati tributari, osservano i giudici della Suprema Corte, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca può essere disposto entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito.
Con la precisazione, peraltro, che, nel giudizio di cognizione successivo alla fase cautelare, l‘espropriazione non può eccedere nel “quantum” né l’ammontare del profitto complessivo, né – in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati – il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio.