La responsabilità dell’imprenditore può ricadere anche a carico di colui che in via di fatto ricopra ruoli imprenditoriali nell’ambito dell’esercizio di impresa, pur non qualificandosi come imprenditore
La titolarità di impresa, almeno sotto il profilo della responsabilità penale in relazione agli illeciti compiuti, non investe solo il soggetto formalmente iscritto nel Registro delle imprese
La sostanza prevale sulla forma
Non è soltanto la qualifica formale di imprenditore a tracciare il confine tra il reato e l’illecito amministrativo, bensì anche lo svolgimento di fatto di attività ‘sostanzialmente’ imprenditoriali.
È questo uno dei principi ricavabili dalla sentenza n. 33410 del 2023 della Corte di Cassazione, con la quale, tra le altre cose, i giudici di legittimità hanno messo in evidenza come la responsabilità che compete all’imprenditore può ricadere anche nei confronti di colui che, pur non rivestendo formalmente questa qualifica, in via di fatto ricopra un ruolo sovrapponibile a quello dell’imprenditore.
La sostanza, pertanto, prevale sulla forma: la titolarità di impresa, ne consegue, almeno sotto il profilo della responsabilità penale in relazione agli illeciti compiuti, non investe solo il soggetto formalmente iscritto nel Registro delle imprese come imprenditore, ma anche colui che in via di fatto esercita attività imprenditoriali in una certa realtà d’impresa.
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Imprenditore di fatto e imprenditore formale
Più nel dettaglio, osserva la Corte: quando la fattispecie incriminatrice fa riferimento alla “titolarità” dell’impresa, non intende riferirsi solo alla persona (formalmente) iscritta nel registro delle imprese, ma anche a chi sia titolare (ed eserciti) attività (di fatto) imprenditoriali; pur quando non registrate e sconosciute al Fisco.
Se ne ricava che autore della condotta penalmente rilevante può essere il soggetto formalmente riconosciuto come imprenditore; vale a dire colui che eserciti, di fatto, una delle attività indicate dagli artt. 2135 e 2195 cod. civ.
In questo senso:
- nel primo caso (imprenditore “formale”) è sufficiente, anche a fini di prova, la qualifica di “imprenditore” (indipendentemente dall’attività svolta dall’impresa)
- nel secondo caso (imprenditore “di fatto”) è necessario l’accertamento della riconducibilità del fatto allo svolgimento di una attività imprenditoriale, non occasionale e comunque posta in essere con un minimo di organizzazione.