L’interpello
L’istante, soggetto fiscalmente residente in Italia a decorrere dal 2020, ha interpellato l’Agenzia dell’entrate per avere conferma in ordine alla valida esistenza fiscale di una società estera, al fine di scongiurare contestazioni di interposizione ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del dpr 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, ha rappresentato all’Agenzia delle entrate di essere titolare della partecipazione totalitaria di tale società detentrice, a sua volta, dei diritti di sfruttamento economico e di sponsorizzazione della propria immagine. Tale società, costituita nel Regno Unito nel 2012, e attualmente amministrata dalla madre dell’istante, era anche titolare di partecipazione del 50% in un’altra società con sede nel Regno Unito e di taluni crediti derivanti da finanziamenti erogati nei confronti di diversi soggetti giuridici.
La risposta n. 274/2022
In considerazione di tali caratteristiche, l’Agenzia delle entrate ha giudicato tale società alla stregua di un soggetto meramente interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, del dpr n. 600/1973 e, in quanto tale, inesistente ai fini fiscali. A tal riguardo, l’Agenzia ha osservato che, seppur formalmente dotata di un’autonoma gestione, il veicolo societario può facilmente essere ricondotto all’istante in quanto interamente partecipato da quest’ultimo e gestita da un soggetto appartenente alla sua sfera familiare. La stessa, inoltre, sebbene formalmente costituita per svolgere diverse attività non risultava aver operato alcun investimento rilevante, né risultavano documentati contratti in divenire, attività o proposte di business rilevanti.
Pertanto, non risultando definita con chiarezza l’attività d’investimento e stante l’assenza di una struttura organizzativa-gestionale, il fisco ha concluso per l’imputazione di tutti i proventi incassati dalla società in capo socio residente in Italia.
Conclusioni
L’intestazione formale dell’attività svolta da un soggetto residente in una società estera non basta ad aggirare l’imposizione in Italia. A prescindere dallo strumentale utilizzo di un veicolo societario il centro di imputazione dei redditi deve identificarsi nel soggetto che ha svolto l’attività produttiva degli stessi, realizzando il presupposto impositivo. La soluzione prospettata si pone, sostanzialmente, in linea con le posizioni già espresse nella recente risposta ad interpello n. 274/2022 (che, di contro, ha riconosciuto le ragioni dell’istante contribuente), nonché con diverse pronunce della Corte di Cassazione (tra cui l’ordinanza n. 27625/2018) che, chiamata a pronunciarsi sul tema, ha più volte affermato l’applicabilità del citato art. 37 nelle ipotesi di interposizione (sia fittizia che reale), per mezzo delle quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito.