Regime agevolato per sportivi professionisti: come funziona?

Gli sportivi professionisti possono beneficiare della riduzione al 50 per cento dei redditi del lavoratore sportivo che concorrono alla formazione del reddito complessivo, si applica per un quinquennio, decorrente da quello del trasferimento in Italia
Presupposto per applicare il regime speciale per lavoratori sportivi, è l’esistenza di un “rapporto di lavoro sportivo” nell’ambito delle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
Con una recente circolare, n. 38/E del 2023, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulle agevolazioni fiscali previste per gli sportivi professionisti che decidono di trasferirsi in Italia.
La redazione di We Wealth si era già occupata del tema pubblicando una guida gratuitamente scaricabile dal sito, dal titolo: Come investono gli sportivi di successo, a firma dell’avv. Antonio Longo, partner di Dla Piper. La Guida è scaricabile da questo Link: Guida We Wealth
Quanto alla circolare pubblicata dall’Agenzia, l’ufficio rende chiarimenti in ordine all’applicazione del regime agevolativo di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (noto come “regime speciale per lavoratori impatriati”), relativamente ai rapporti di “lavoro sportivo” (cd. “regime speciale per lavoratori sportivi”).
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Il regime speciale per lavoratori impatriati
Il regime fiscale agevolato per gli impatriati, in linea generale, si sostanza nella tassazione agevolata di taluni redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo una attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
La fruizione del regime agevolativo per gli sportivi professionisti
Come messo in chiaro dal’Agenzia, per la fruizione dell’agevolazione da parte degli sportivi professionisti è richiesta, oltre all’integrazione dei requisiti del regime agevolativo per gli impatriati, il rispetto di ulteriori requisiti.
Ai fini dell’applicazione del regime speciale è necessario che:
- i lavoratori sportivi non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e che si impegnino a risiedervi per almeno due anni, a pena di decadenza dal beneficio
- l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione, che consiste nella riduzione al 50 per cento dei redditi del lavoratore sportivo che concorrono alla formazione del reddito complessivo, si applica per un quinquennio, decorrente da quello del trasferimento in Italia e, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3-bis del citato articolo 16, il lavoratore sportivo potrà continuare a beneficiare del regime per un ulteriore quinquennio.
A chi si applicano le agevolazioni?
Le agevolazioni si applicano nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990.
Inoltre, è necessario che il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000.
Nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, è necessario che il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.
In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.
In buona sostanza, presupposto per applicare il regime speciale per lavoratori sportivi, è l’esistenza di un “rapporto di lavoro sportivo” nell’ambito delle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica e che i lavoratori sportivi abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
Il regime speciale per lavoratori sportivi è applicabile esclusivamente ai redditi derivanti dal contratto di lavoro sportivo, nel senso sopra indicato, stipulato con la società sportiva; al riguardo, si ritiene che possano rientrare tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
L’Agenzia specifica che nell’ipotesi in cui il lavoratore sportivo percepisca compensi e/o redditi da soggetti terzi, detti redditi non sono agevolabili in quanto non derivanti direttamente dal rapporto di lavoro sportivo.
Come fruire dell’agevolazione?
Spiega l’Agenzia: per beneficiare del regime speciale il lavoratore sportivo titolare di reddito di lavoro dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta medesima e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione; pertanto, a partire dal compimento del ventesimo anno di età da parte dei lavoratori sportivi, il datore di lavoro applicherà il beneficio dal periodo di paga coincidente con il medesimo periodo di imposta. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta.