Residenza estera e tassazione dei redditi in Italia

Se l’attività di lavoro dipendente è prestata esclusivamente all'estero, ove il contribuente risiederebbe, i redditi da lavoro dipendente saranno assoggettati a imposizione esclusiva in tale ultimo Stato
A certe condizioni, l'attribuzione del numero di partita IVA a un soggetto non residente non incide sulla sua residenza ai fini fiscali
Il caso di specie
Il contribuente si rivolge all'Agenzia mettendo in evidenza che:
- ha ricevuto una proposta di lavoro quale consulente di una società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea
- in ragione di questa proposta egli ha interesse ad aprire una partita IVA in Italia con sede in un immobile di sua proprietà situato in Italia per lo svolgimento di tale attività per non più di 60 giorni nell'anno non consecutivi.
Ciò considerato, l’istante chiede all’Agenzia di fornire un parere in merito alla
- possibilità di aprire una partita IVA in Italia e operare come ditta con sede in Italia, pur mantenendo residenza e centro principale dei suoi affari ed interessi in Cina
- eventualità di dover sottoporre a tassazione in Italia esclusivamente il reddito ivi prodotto con la partita IVA o anche il reddito da lavoro dipendente svolto in Cina.
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Il parere dell’Agenzia
È possibile aprire una partita IVA pur mantenendo la residenza fiscale all’estero? (nel caso di specie in Cina)
L'attribuzione del numero di partita IVA a un soggetto non residente non incide sulla sua residenza ai fini fiscali, per il cui radicamento in Italia, infatti, è necessario che venga integrato, per la maggior parte del periodo d'imposta, almeno uno dei presupposti di cui all'articolo 2 del TUIR (i.e. iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, residenza o domicilio nel nostro Paese).
Nonostante, come dichiarato dal contribuente, la permanenza non superiore a 60 giorni nel nostro Paese, qualora si riscontrasse una delle condizioni di cui al citato articolo 2, l'Istante potrà essere considerato come fiscalmente residente nel territorio dello Stato, a prescindere dall'attribuzione di partita IVA.
Inoltre, l’apertura di partita IVA in assenza di stabile organizzazione, implica la necessità per il contribuente di identificarsi in Italia attraverso un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17 del decreto IVA. Anche in tal caso, l'apertura della partita IVA non inciderebbe sulla residenza ai fini fiscali dell'Istante.
Quale trattamento fiscale applicare ai redditi prodotti in Italia e all’estero? (nel caso di specie Cina)
Ai sensi della normativa nazionale (articolo 23, comma 1, lettere a), c) e d), del TUIR), per i soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato rispettivamente: i redditi fondiari, i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato e i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato italiano.
Tuttavia, occorre considerare che la normativa italiana deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.
Pertanto, con riferimento al caso specifico sottoposto all’Agenzia, occorre prendere in considerazione la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Cina.
Ciò detto, si può desumere che:
- l'attività di consulente del Contribuente sia assoggettabile a imposizione esclusiva in Cina purché non sia configurabile una base fissa in Italia e purché l'Istante non soggiorni nel nostro Paese per oltre 183 giorni;
- se l’attività di lavoro dipendente è prestata esclusivamente in Cina, dove l'Istante risiederebbe, i redditi da lavoro dipendente saranno assoggettati a imposizione esclusiva in tale ultimo Stato.