Ripartizione delle spese straordinarie per i figli: come funziona?

Rientrano nel novero di spese straordinarie le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che sono in grado di recidere ogni legame con il carattere di ordinarietà dell’assegno di mantenimento
Nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le abbia effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese straordinarie all’interesse del minore
Con una recente pronuncia, n. 23903 del 2023, la Corte di Cassazione torna sul tema relativo alla quantificazione della contribuzione straordinaria dei genitori nei confronti dei figli, oltre all’assegno di mantenimento.
La natura della contribuzione straordinaria
Osservano i giudici della Suprema Corte, la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza esclusivamente perequativa, come l'assegno di mantenimento.
Al contrario, la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione.
In effetti, osserva la Corte, la contribuzione alle spese straordinarie riguarda le spese che sono rilevanti ma anche imprevedibili e imponderabilità e come tali esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
Stante la loro imprevedibilità, queste spese non sono conglobabili in un assegno con cadenza periodica.
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La ripartizione delle spese straordinarie
Ad avviso dei giudici, le spese straordinarie non vanno necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale. Piuttosto, occorre tenere conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno dei genitori.
Cosa ricade nelle spese straordinarie?
Secondo la Corte, all’interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili:
- gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento (come le spese di istruzione o le spese mediche)
- le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che sono in grado di recidere ogni legame con il carattere di ordinarietà dell’assegno di mantenimento.
Ne consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza esclusivamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse.
Cosa accade se un coniuge rifiuta di prendere parte alle spese straordinarie?
Osserva la Corte che non è sempre configurabile a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’atro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie.
Per tale ragione, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le abbia effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurandone l’entità all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.