Confrontare i condotte green con i dati: si può, grazie alla Sfdr level 2

Alberto Battaglia
25.1.2023
Tempo di lettura: 5'
Da quest'anno i gestori dovranno pubblicare informazioni che consentiranno di confrontare l'impatto dei loro investimenti sulla base di indicatori comuni

Entro il 30 giugno le informazioni disponibili per consulenti finanziari e risparmiatori interessati a comprendere quale sia l'impatto ambientale e sociale dei fondi d'investimento saranno molto più ricche e dettagliate. Dal 1° gennaio 2023, infatti, è scattato il livello 2 della normativa europea Sfdr che, dal 2021, aveva iniziato fissare alcuni paletti per distinguere i vari fondi d'investimento: da quelli non-green a quelli più focalizzati sugli obiettivi di sostenibilità. La ricordiamo brevemente: ai sensi dell'articolo 6 si parla di fondi senza obiettivi di sostenibilità, sotto l'articolo 8 rientrano i fondi che promuovono caratteristiche ambientali e sociali, mentre l'articolo 9 comprende i prodotti che hanno come obiettivo “programmatico” gli investimenti sostenibili.


Fatte queste distinzioni, restava un problema ancora evidente sul piano pratico: sulla base di quali elementi si può distinguere l'approccio e l'impatto di fondi appartenenti alla medesima categoria? Nei fatti, le rispettive strategie possono essere molto diverse e gli investitori avevano bisogno di elementi su cui orientare le proprie scelte. In particolare, mancavano ancora i dati per valutare i vari fondi sulla base di indicatori e criteri di calcolo comuni: è esattamente il vuoto che punta a colmare quest'anno il Regolamento delegato Ue 2022/1288, che integra la già nota Sfdr.


Ciascuna società d'investimento dovrà fornire informazioni dettagliate sugli “effetti negativi sui fattori di sostenibilità”, entro il 30 giugno di ogni anno, relativi all'anno solare precedente. Quali siano questi indicatori e come debbano essere calcolati lo specifica lo stesso regolamento. Anno dopo anno, i gestori dovranno far sapere come saranno cambiati gli impatti dei relativi fondi green.


Per farsi una rapida idea di cosa possa essere reperito sui nuovi documenti informativi, obbligatoriamente forniti online, è necessario cercare la seguente dicitura: “Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità”.


Al suo interno, i partecipanti ai mercati finanziari compilano tutti i campi di una tabella, le cui voci sono incasellate in modo prestabilito e che contengono “gli indicatori concernenti i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità”. Non si può omettere nessuna delle sezioni di questa tabella.


Gli indicatori obbligatori, per gli investimenti in società, sono 14 e suddivisi in cinque categorie:

  • Emissioni di gas a effetto serra: includono informazioni come la “quota di investimenti in imprese attive nel settore dei combustibili fossili”, la quantità di emissioni di gas serra, calcolata secondo i criteri specificati nel regolamento, o l'intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico.
  • Biodiversità: specifica la “quota di investimenti in imprese beneficiarie degli investimenti che dispongono di siti o svolgono operazioni in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità...”
  • Emissioni in acqua: mostra le “tonnellate di emissioni in acqua generate dalle imprese beneficiarie degli investimenti per milione di EUR investito (valore espresso come media ponderata).
  • Rifiuti: rivela le “tonnellate di rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi generati dalle imprese beneficiarie degli investimenti per milione di euro investito”.
  • Indicatori in materia di problematiche sociali e concernenti il personale: al cui interno si trovano informazioni come il “rapporto medio donne/uomini tra i membri del consiglio delle imprese beneficiarie degli investimenti, espresso in percentuale di tutti i membri del consiglio” oppure, “quota di investimenti nelle imprese beneficiarie di investimenti coinvolte nella fabbricazione o nella vendita di armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)”.


Altri due indicatori, poi, si applicano agli investimenti su emittenti sovrani e sovranazionali; altri due ancora, invece, sono specifici per gli investimenti immobiliari (come, ad esempio, la “quota di investimenti in attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico”).


Avere in mano, per ciascun gestore, una scheda informativa di questo tipo (questa, ad esempio, è un modello diffuso da Nordea), dovrebbe permettere di fare confronti sulla condotta delle società d'investimento, valutarne le scelte complessive, anche in prospettiva temporale valutando come ogni indicatore sia migliorato o peggiorato nel corso del tempo; con un orizzonte che potrà raggiungere i cinque anni.


Le comunicazioni sulla sostenibilità richieste ai consulenti

L'incremento della trasparenza, però, non riguarda solo i gestori ma anche i consulenti finanziari. Secondo la Sfdr, infatti, i consulenti “pubblicano e aggiornano sui propri siti web “informazioni indicanti se […] nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità”. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, i consulenti dovranno fornire una “dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità”, che illustri nel dettaglio il processo utilizzato dai consulenti finanziari per selezionare i prodotti finanziari per i quali offrono consulenza. In particolare, bisognerà far sapere come le informazioni pubblicate dai gestori vengono utilizzate dai consulenti e se questi ultimi “classificano e selezionano i prodotti finanziari sulla base degli indicatori elencati nella tabella”, descritta in precedenza, o “di altri eventuali indicatori”.


In questo modo, il cliente finale non solo saprà qualcosa di più su cosa significhi nel concreto l'appartenenza alla categoria sostenibile per un certo fondo sul quale pensa di investire, ma anche se e come il suo consulente terrà conto delle informazioni fornite dai gestori.


Abbiamo provato a cercare su Google la dicitura standard (“Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità”), per capire come questo obbligo sia stato declinato nel concreto dalle società che offrono consulenza finanziaria. Ad esempio, Deutsche Bank ha reso noto lo scorso 30 dicembre che “per gli investimenti e per i prodotti assicurativi, terrà conto dei seguenti principali effetti negativi” sulla sostenibilità, nel dettaglio:

  • Esposizione ai combustibili fossili Industrie che traggono ricavi dall'esplorazione, dall'estrazione, dalla distribuzione o dalla raffinazione di combustibili duri, liquidi o gassosi (ad es. carbone, petrolio, gas naturale) - Emissioni di anidride carbonica. Il livello di anidride carbonica equivalente rilasciato da una impresa, misurato in volume e intensità -
  • Conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite Osservando che le società rispettino, come minimo, le responsabilità fondamentali nei settori dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione.
  • Esposizione ad armi controverse Industrie che traggono ricavi dalla produzione o dalla vendita di armi controverse (ossia mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari)


Da questa lista si può dedurre che, per la rete di consulenti di Deutsche Bank, avranno un peso solo alcuni degli elementi dichiarati dai fondi come impatti ambientali e sociali negativi. Per esempio, non viene citato l'aspetto dell'inquinamento in acqua, i danni alla biodiversità o, fra gli aspetti sociali, la rappresentanza femminile nei Cda. Significa che quegli elementi non potranno determinare un'esclusione di un certo fondo dall'offerta della consulenza della banca. Come funziona il processo di revisione? Nel caso di Deutsche, in questo modo: “Se, a giudizio della banca, vi sono discrepanze significative con i requisiti della banca, ciò potrà comportare che i prodotti del produttore (sic) non vengano presi in considerazione nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti”. In questo caso c'è come una sorta di selezione all'ingresso: se un fondo “delude” su certi indicatori esplicitati da questa o quella rete di consulenza, potrà essere escluso dalla proposta alla clientela. Gli approcci potranno essere i più vari, ma il cliente avrà la possibilità di conoscere come i dati della nuova regolamentazione saranno utilizzati dal consulente della sua banca.

Responsabile per l'area macroeonomica e assicurativa. Giornalista professionista, è laureato in Linguaggi dei media e diplomato in Giornalismo all'Università Cattolica

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