Trust estero: quando è competente il giudice italiano?

Quando si accerti, mediante una serie di indici sintomatici, la sussistenza del collegamento tra il trust e il suo disponente si desume la natura fittizia del trust
Non è estranea alla giurisdizione italiana la cognizione della misura di prevenzione patrimoniale riguardante il cittadino italiano residente in Italia quando il trust è costituito all’estero
Con una recente pronuncia, n. 35669 del 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di trust ed evasione.
Più in particolare, nel lungo testo della sentenza, sembrano rilevanti le osservazioni in diritto elaborate dalla Suprema Corte sulla competenza territoriale del giudice italiano della prevenzione in relazione ad trust costituito ii Lussemburgo.
La competenza del giudice italiano
Come messo in evidenza dai giudici di legittimità, ai fini della sussistenza della giurisdizione del giudice della prevenzione italiano rileva che la misura di prevenzione sia stata adottata nei confronti di cittadino italiano residente in Italia rispetto a beni, nel caso di specie, confluiti in trust lussemburghese ma allocati in territorio italiano.
La costituzione in territorio lussemburghese del trust non costituisce circostanza idonea a escludere la giurisdizione italiana, in particolare se il suo utilizzo, volto alla segregazione degli asset in esso confluiti, risulti di natura elusiva.
Ai fini della applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei beni confluiti nel trust è rilevante la dimostrazione che:
- i beni siano effettivamente nella disponibilità del soggetto indagato
- quest’ultimo possa vantare effettivi poteri di fatto, corrispondenti al diritto di proprietà
- i beni ricadono nella sfera degli interessi economici dell’indagato.
Sono quindi assoggettabili a provvedimenti ablativi i beni che rientrano nella disponibilità dell’indagato anche se conferiti in trust e anche laddove il trustee continui ad amministrare, fittiziamente, questi beni.
Trust come schermo
Più in particolare, quando si accerti, mediante una serie di indici sintomatici, la persistente sussistenza del collegamento tra il trust e il suo disponente, e gli indici sintomatici facciano propendere per una correlazione tra l’oggetto di tale atto di destinazione e l’attività elusiva o illecita, si desume la natura fittizia del trust.
Per ciò stesso, è rimessa al giudice italiano della prevenzione la verifica della fittizietà di costituzione del trust e dei relativi atti di dotazione, anche quando il fondo è costituito all’estero.
Non è perciò estranea alla giurisdizione italiana la cognizione della misura di prevenzione patrimoniale riguardante il cittadino italiano residente in Italia, per beni a loro volta siti nel territorio italiano, anche quando il trust è costituito all’estero, nella specie in Lussemburgo, per il fatto che il trust è risultato mero schermo fittizio della persistente disponibilità dei beni in capo al soggetto disponente.