Difatti, per un orientamento consolidato della giurisprudenza degli Ermellini e per posizione unanime delle Soprintendenze, i beni archeologici, provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini italiani, si presumono, salva prova contraria gravante sul privato che ne rivendichi la proprietà, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato. E si deve aggiungere che, in virtù di una fantasiosa interpretazione giurisprudenziale della nostra Cassazione risalente ai primi anni ’60 (ritrovamento del c.d. Melqart di Sciacca), deve considerarsi ritrovato in territorio italiano anche il reperto impigliatosi nelle reti da pesca di un natante battente bandiera italiana fuori dalle acque territoriali, essendo le reti una “estensione” dell’imbarcazione e, dunque, del territorio italiano.
La Soprintendenza nazionale nasce da un precedente storico e unico in Italia che fin dalla sua costituzione (2004) ha svolto un ruolo fondamentale per la tutela del patrimonio culturale sommerso: la Soprintendenza del mare della Regione Sicilia con funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali che si trovano nelle acque marine e delle risorse archeologiche sottomarine. Ma non tutti sanno che i beni aventi più di 100 anni, rinvenuti nei fondali marini oltre il limite del nostro mare territoriale, sono tutelati a livello internazionale dalla Convenzione UNESCO del 2001 e ratificata dall’Italia con legge 23 ottobre 2009, n. 157.
Fin dalla Raccomandazione dell’UNESCO sui principi internazionali applicabili agli scavi archeologici del 1956 si tentò l’estensione di alcune importanti regole ai siti sommersi situati nelle acque territoriali. Tuttavia si dovette attendere molto tempo prima che questo immenso patrimonio fosse oggetto di tutela soprattutto con riguardo alle acque internazionali. Così, con la Convenzione UNESCO 2001, vennero adottati i principi già enunciati dalla Carta sulla protezione e la gestione del patrimonio cultural subacqueo, nel 1996, del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS), organizzazione internazionale non governativa attiva dal 1965.
La Convenzione UNESCO 2001, complementare a quella del 1970 relativa alle misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, fornisce un insieme di principi base per la protezione del patrimonio sommerso, un dettagliato sistema di cooperazione tra Stati e regole pratiche ampiamente riconosciute per il trattamento e la ricerca del patrimonio culturale subacqueo. Più nello specifico, i principali impegni assunti dagli Stati con la ratifica della Convenzione UNESCO 2001 e delle sue 31 regole concernenti gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo allegate al testo, consistono in:
- Obbligo di preservare il patrimonio culturale subacqueo. Gli Stati firmatari devono preservare il patrimonio culturale subacqueo e assumere conseguentemente azioni in tal senso. Ciò non significa che gli Stati che hanno ratificato la Convezione debbano necessariamente impegnarsi in scavi archeologici; essi hanno unicamente l’impegno di assumere misure commisurate alle proprie capacità e possibilità. La Convenzione peraltro incoraggia la ricerca scientifica e la pubblica fruizione mediante accesso al patrimonio.
- Tutela in situ come prima opzione. La tutela in situ del patrimonio culturale subacqueo (ossia nel luogo di origine sottomarino) dovrebbe essere considerata quale opzione prioritaria prima di adottare qualsiasi ulteriore e diversa misura. Il rinvenimento di oggetti può, in ogni caso, essere autorizzata per scopi che contribuiscano alla protezione e alla conoscenza del patrimonio culturale subacqueo.
- No allo sfruttamento commerciale. La Convenzione afferma inoltre l’importante principio secondo cui il patrimonio culturale subacqueo non dovrebbe mai essere oggetto di sfruttamento commerciale nel senso di commercio o di speculazione e che lo stesso non sia disperso in modo irreversibile. Questa regola è conforme ai principi morali che si applicano già ai beni appartenenti al patrimonio culturale della terra ferma; regola che non deve essere interpretata come ostacolo alla ricerca archeologica o alla fruizione da parte del pubblico dei visitatori.
- Formazione e scambio di informazioni. Gli Stati devono cooperare e scambiarsi informazioni, promuovere la formazione sull’archeologica subacquea e incentivare la sensibilità pubblica verso il valore e l’importanza del patrimonio culturale subacqueo.
Occorre, pertanto, per chi si appassioni di collezionismo archeologico subacqueo, prestare particolare attenzione al luogo di rinvenimento e alla lecita provenienza dei beni, mediante idonea due diligence legale, acquisendo tutta la documentazione necessaria a dimostrare la loro autenticità, provenienza, titolo d’acquisto, libera circolazione sul territorio nazionale ed esportabilità all’estero, ma soprattutto per vincere la presunzione di demanialità nel momento in cui il privato ne dovesse rivendicare la proprietà.