La prelazione artistica, privilegio concesso allo Stato. Una storia incredibile

Andrea Napolitano
11.11.2022
Tempo di lettura: 3'
Tra le opere d’arte di inizio secolo scorso, un Collezionista annovera nella sua collezione anche un disegno di un famoso pittore futurista a cui il Ministero molti anni prima aveva apposto un vincolo di interesse culturale. A un certo punto, decide di venderlo. Qui tutta la vicenda

Un Collezionista decide di vendere un proprio disegno futurista ad un amico, collezionista di disegni e appassionato dell’autore, ad un prezzo, visti i rapporti tra i due, molto conveniente. Trattandosi di un’opera vincolata dal Ministero per l’importante interesse artistico, il Collezionista comunica alla Soprintendenza l’imminente trasferimento della proprietà del bene in favore del suo amico.

Dopo qualche tempo, il Collezionista si vede notificato un atto da parte dello Stato con cui quest’ultimo dichiara di acquistare il dipinto al posto dell’amico, allo stesso prezzo!

Tale prerogativa in favore dello Stato è concessa dal Codice dei Beni Culturali che, all’articolo 60, consente allo Stato di subentrare nel negozio tra i privati in luogo dell’acquirente così determinando un forzato mutamento dell’avente causa rispetto a quello voluto dall’alienante.

Si tratta della cosiddetta “prelazione artistica” che opera quando il proprietario decide di alienare il bene vincolato. La presenza della volontà di trasferire il bene costituisce l’elemento che caratterizza la prelazione e la differenzia dagli altri tipi di acquisizione privilegiata da parte dello Stato (come, ad esempio, l’acquisto coattivo in caso di esportazione) nelle quali l’opera d’arte viene, infatti, sottratta dall’autorità pubblica in maniera coattiva, a prescindere dalla volontà di dismetterla da parte del proprietario

Dunque, la prelazione culturale non colpisce il diritto di proprietà in senso stresso ma piuttosto il potere di disposizione del bene da parte del collezionista al quale l’amministrazione impone, infatti, il prezzo convenuto e si sostituisce al soggetto contraente. Tale compressione dell’autonomia privata trova giustificazione – come negli altri istituti diretti all’acquisizione in via privilegiata del bene culturale in favore dell’amministrazione – nel perseguimento dell’interesse pubblico alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione collettiva del patrimonio culturale della Nazione.

Nelle more dell’esercizio della prelazione pubblica da parte dello Stato, da effettuarsi entro 60 giorni dalla denuncia del trasferimento, l’atto tra i privati rimane sospensivamente condizionato all’esercizio della prelazione e l’alienante non può consegnare il bene al terzo. Viceversa, solamente in caso di mancato esercizio della prelazione culturale il contratto tra i privati si perfeziona producendo gli effetti desiderati.

Nel caso in esame, pertanto, avendo lo Stato manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il Collezionista sarà irrimediabilmente tenuto a trasmettergli la proprietà del bene al prezzo, conveniente, che aveva previsto con l’intento di favorire l’amico, senza possibilità di trattativa.

Da quanto detto, non può che evincersi che nel momento in cui si decida di trasferire la proprietà di un bene culturale vincolato, bisogna necessariamente tener conto dell’eventualità dell’esercizio della prelazione culturale da parte dell’amministrazione, ponderando quindi con estrema attenzione la scelta del negozio traslativo e le condizioni economiche del trasferimento, onde evitare spiacevoli conseguenze come quella accaduta al Collezionista che ha visto sfumare la sua intenzione di vendita amicale.

In ipotesi, neanche l’eventuale donazione dell’opera dal Collezionista all’amico, benché trattasi di un atto a titolo gratuito, potrebbe essere idonea ad evitare l’intervento acquisitivo dello Stato. Non sempre, infatti, le donazioni di beni sottoposti a vincolo sono realmente gratuite, in quanto possono trovare ragione in un più largo contesto di interessi economici delle parti. Ecco che allora, in simili casi, l’amministrazione si attiverà certamente con cura per appurare l’effettiva gratuità dell’atto, al fine di smentire eventuali simulazioni intese a fugare il possibile esercizio delle potestà pubbliche.

Proprio in considerazione delle difficoltà interpretative circa l’onerosità o la gratuità degli atti traslativi di beni culturali, diventa allora molto importante che le relative denunce di trasferimento siano redatte in maniera compiuta. Ciò anche in considerazione del fatto che eventuali mancanze comportano la decorrenza di un termine ben più lungo per l’esercizio della prelazione pari infatti a 180 giorni, decorrenti dalla richiesta di integrazione da parte dell’amministrazione.

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“Il diritto è nel mondo delle forme visibili quel che l'arte è nel mondo delle forme invisibili.”
Salvatore Satta

Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Roma La Sapienza e iscritto all’ordine degli avvocati di Roma dal 2009, è esperto in diritto amministrativo, con particolare attenzione al diritto processuale amministrativo del quale ha seguito il corso di perfezionamento post lauream presso la LUISS.
Socio dello Studio Napolitano&Salvatori e fondatore del network Flag Legal, è autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto amministrativo e di diritto processuale amministrativo. Relatore in Master, corsi universitari e convegni soprattutto sul tema del processo amministrativo telematico.
Amante della libertà, dell’arte e dello sport nella natura, è stato membro della Commissione Carte Federali della F.I.P., a cui dedica il proprio lavoro e il tempo libero.

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