Rimborso falso d’arte: attenzione alla prescrizione

L’acquisto di un’opera d’arte che si riveli falsa in un momento successivo legittima l’acquirente a chiedere la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione del prezzo pagato oltre al risarcimento del danno e al rimborso delle spese.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 14 gennaio 2022 n. 996 ha precisato che in questa ipotesi il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e il conseguente diritto al risarcimento dei danni sono soggetti alla prescrizione ordinaria di dieci anni e, soprattutto, che il termine di prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui si è verificato l'inadempimento, momento che coincide con la consegna del quadro all’acquirente. Spetta al compratore il diritto alla risoluzione del contratto per vendita per grave inadempimento del venditore (aliud pro alio), se l'autenticità del dipinto era stata garantita.
Alla luce di tale principio, nel caso in cui il termine di prescrizione decorra inutilmente, senza che il compratore si attivi, sebbene in buona fede o ignori i propri diritti, gli sarà preclusa l’azione nei confronti del "venditore scorretto". Il termine di decorrenza della prescrizione, ancorato dai giudici alla data di consegna dell’opera, comporta che la prescrizione inizi a decorrere dalla consegna del bene acquistato a nulla rilevando che la falsità del bene sia accertata in un momento successivo.
Quindi se l’acquirente facesse periziare il bene diversi anni dopo l’acquisto, e in quella circostanza venisse rilevata la falsità dell’opera, i dieci anni sono calcolati comunque dalla consegna del bene. Per questo è determinante attivarsi tempestivamente. Con la conseguenza che l’acquirente potrebbe rimanere insoddisfatto se nel frattempo la prescrizione fosse già decorsa.
La due diligence, meglio se preventiva all’acquisto, diventa quindi essenziale soprattutto in caso di autore non più vivente. Tale attività consente in particolare un accertamento dell’autenticità e della provenienza del bene e garantisce l’acquirente dai cattivi acquisti potendo consentirgli di evitare l’acquisto o di esercitare la risoluzione della compravendita tempestivamente se l’acquisto fosse già intervenuto. Per quanto riguarda poi il decorso del termine di prescrizione, ossia i dieci anni dalla consegna del bene, questo può essere sospeso solo nelle ipotesi specificatamente previste dalla legge tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (di fatto il non aver eseguito una perizia).
L'impossibilità di far valere il diritto è infatti solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto stesso e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (art. 2941 c.c.).
Nell’ipotesi in cui la risoluzione della compravendita sia esercitata tempestivamente spetta poi all’acquirente, come detto, anche il risarcimento del danno oltre alla restituzione del prezzo pagato e delle spese. In tal caso l’ammontare del danno risarcibile è pari al maggior valore che il quadro, se fosse stato autentico, avrebbe conseguito nel tempo trascorso fino alla domanda di risoluzione (Cass. 19509/2012 e Cass. 1889/2018). Si tratta della plusvalenza che avrebbe conseguito l’acquirente nel caso in cui avesse immesso sul mercato l’opera in quella data.
Qualora ricorresse una difficoltà nel quantificare la plusvalenza in un preciso ammontare ciò non potrà di per sé escludere tale risarcimento ma incide solo sul conseguente ricorso a criteri equitativi per la liquidazione del danno. La durata della prescrizione si riduce poi a cinque anni nelle ipotesi in cui il venditore non abbia garantito pienamente l’autenticità dell’opera ma l’abbia soltanto supposta (annullamento per vizi del consenso). In questo caso la prescrizione inizia a decorrere dalla scoperta dell’errore ma l’acquirente è legittimato a chiedere la restituzione del prezzo pagato oltre delle spese ma non anche il risarcimento del danno.
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