Archivi d’artista: quali strumenti per un futuro certo

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La costituzione di un Archivio da parte dell’artista per tutelare il futuro artistico e patrimoniale dei suoi lavori

Il mercato dell’arte oggi più che mai segue (finalmente) delle regole omogenee in occasioni di compravendite e organizzazione patrimoniale. Proprio in quest’ottica, hanno guadagnato sempre più riconoscimento ed influenza gli archivi d’artista. Per archivio d’artista si intende un ente culturale dinamico impegnato costantemente nell’aggiornamento, nell’organizzazione, nella promozione e nella conservazione delle tracce della vita e della personalità di un artista.

Le attività principali degli archivi d’artista consistono nell’enforcement dei diritti patrimoniali d’autore (ceduti solitamente dagli eredi), nel rilascio di certificati di autenticità, nella realizzazione di cataloghi ragionati delle opere nonché nella promozione, conservazione e tutela dell’immagine dell’artista a cui l’archivio è dedicato.

Si è verificata nel tempo un’evoluzione del ruolo degli archivi d’artista. In proposito, si richiamano specialmente due precedenti giurisprudenziali che testimoniano la crescente volontà di ingerenza degli archivi nella tutela dei diritti morali e patrimoniali dell’artista. Questo si traduce in una pretesa monopolistica sia sulla proiezione pubblica e sociale della personalità dell’artista stesso che sull’attività di individuazione e certificazione della sua produzione autentica. Tuttavia, tale ruolo è stato sostanzialmente arginato da alcune sentenze dei giudici capitolini e meneghini i quali hanno espresso il principio giuridico per cui “Una volta che l’artista non sia in grado di autenticare l’opera d’arte, l’autenticità della stessa può essere oggetto esclusivamente di un parere e non di un accertamento in termini di verità, parere che è espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. L’accertamento giudiziale non farebbe altro che interferire nella necessaria dialettica, interna e propria al mondo dell’arte, relativa all’attribuibilità di alcune opere a determinati artisti e si tradurrebbe in un giudizio collegiale giudiziale di maggior convincimento di una perizia rispetto all’altra”.

Così, anche in una precedente pronuncia, il giudice capitolino ha affermato che “non è configurabile, pur nella discordanza dei pareri degli esperti, un diritto all'accertamento giudiziale della paternità di un’opera d'arte che, oltretutto, in fatto, darebbe a sua volta luogo ad un parere meramente probabilistico sulla riconducibilità dell’opera a quell’artista”.

Tuttavia questi interventi da parte dei giudici di merito, sebbene indicatori di una volta di modificare lo status quo, non hanno avuto la forza di condizionare il mercato, il quale rimane ancorato alla radicata idea che gli archivi d’artista siano i titolari (pressoché unici) del diritto di riconoscere la paternità o meno di un’opera d’arte, non rimanendo tuttavia immuni da azioni legali.

Difatti, al fine di garantire che il lavoro dell’Artista resti imperituro nel sistema e nel mercato dell’arte esso dovrebbe, in vita, iniziare a costituire il proprio archivio organizzando l’operato dello stesso anche quando sarà gestito da terzi o suoi eredi. Così operando l’Artista oltre a scegliere come dovrà essere proseguito il proprio lavoro, garantirà allo stesso anche una protezione patrimoniale nel mercato futuro, potendo individuare i membri da inserire all’interno del proprio Archivio ovvero all’interno del comitato scientifico costituito al suo interno, in cui potrebbe anche essere presente un operatore del mercato, dedito alla tutela economica delle Opere già presenti sul mercato. 

Sino ad oggi gli archivi venivano costituiti in Associazioni e Fondazioni, tuttavia oggi il nostro ordinamento fornisce una più ampia scelta di istituti giuridici che possa rispondere alla necessità dell’artista tenuti conto i suoi desiderata ed i suoi impegni familiari.

Infatti un Artista per la costituzione del proprio Archivio può ricorrere alle Fondazioni disciplinate dal D.p.r. 361/2000, alle Fondazioni ETS ed infine al trust; in alcuni casi si è deciso anche di procedere alla costituzione di una società di capitali o ad una società semplice. 

La maggior parte delle volte, la scelta ricade sulla costituzione di una Fondazione. Questa scelta è insita nel perseguimento dello scopo di utilità sociale che nel caso delle Fondazioni è determinato dall’atto di costituzione dipende unicamente dal suo Fondatore. Al fine di garantirsi una più snella operatività le Fondazioni dovrebbero essere dotate di personalità giuridica, cioè dell’attitudine dell’ente ad essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive o, più semplicemente, della capacità di essere titolare di diritti e di doveri.

Affinché ciò accada, è necessario che la Fondazione goda di un’autonomia patrimoniale perfetta, per le obbligazioni eventualmente contratte.

Ai sensi D.p.r. 361/2000 le Fondazioni acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione dell’ente presso il Registro delle persone giuridiche istituito nelle Prefetture.

La fattispecie evolutiva delle Fondazioni si è avuta con la riforma degli Enti del Terzo Settore (ETS), i quali costituiscono una particolare categoria di Enti che si collocano tra il settore pubblico e quello privato operando, quindi, sia al di fuori del settore pubblico, laddove lo Stato non può arrivare, sia al di fuori del settore privato, laddove l’impresa privata non ha convenienza ad operare.

Il Codice del terzo settore, è entrato in vigore con il D.lgs. 117/2017, in attuazione della l. delega n.106/2016, che ha visto l’introduzione di una nuova disciplina per gli Enti che perseguono finalità non lucrative e l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in breve anche RUNTS), attivato lo scorso 23 novembre.

La legge delega, pur non abrogando la previgente normativa in tema di associazioni e fondazioni prevista dal Codice civile e dal d.p.r. 361/2000, prevede una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni, da attuare secondo alcuni dei principi e criteri direttivi qui di seguito riportati:

semplificazione e revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità̀ giuridica;

individuazione delle disposizioni generali e comuni applicabili agli enti del Terzo settore;

individuazione delle attività̀ di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;

previsione del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio, salva la specifica previsione per l'impresa sociale;

definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;

previsione di obblighi di trasparenza e informazione anche con forme di pubblicità̀ dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente nonché́ attraverso la loro pubblicazione nel suo sito internet istituzionale;

disciplina del regime di responsabilità̀ limitata delle persone giuridiche;

agevolazioni fiscali per l’ente e per i donatari (da sviluppare con un dottore commercialista di fiducia).

Ovviamente la scelta dell’istituto giuridico da adottare quale il migliore per l’Artista deve essere fatta in base alle necessità di quest’ultimo, alla sua situazione familiare ma sopratutto in base ai suoi desiderata.

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Fondatrice dello studio legale Montani Tesei, prima boutique firm italiana focalizzata esclusivamente in diritto dell’arte e beni culturali. Laureata in giurisprudenza presso la facoltà di Roma Tor Vergata, si specializza in diritto dell’arte presso la scuola superiore Sant’Anna di Pisa seguendo il corso di alta formazione in diritto dell’arte. Ha conseguito il master of art presso la Luiss business school e seguito numerosi corsi di formazione in diritto dell’arte. Autrice di numerosi saggi in materia pubblicati su riviste e quotidiani di settore, è anche collezionista d’arte.

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