I soci sono chiamati a rispondere dei debiti tributari della società estinta, e spetta a loro dimostrare di non aver percepito utili societari, anche extrabilancio
L’amministrazione finanziaria può agire contro gli ex soci di una società estinta anche se non hanno percepito utili in sede di liquidazione dell’ente
Con una recente provvedimento, la Corte di Cassazione, ordinanza n. 20840 del 2023, affronta il tema relativo alla responsabilità dei soci per i debiti maturati dalla società ‘estinta’ nei confronti dell’Erario, anche nel caso in cui sia dimostrato che questi non abbiano percepito alcun utile.
I giudici di legittimità hanno ritenuto, anche in forza di precedenti giurisprudenziali, che l’amministrazione finanziaria può agire contro gli ex soci di una società estinta anche se non hanno percepito utili in sede di liquidazione dell’ente.
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L’interesse del creditore della società estinta si estende ai soci
In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venire meno l’interesse dei creditori sociali (nel caso di specie l’Agenzia delle entrate) ad agire e a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta.
Ciò, osserva la Corte nell’ordinanza in esame, a prescindere dalla partecipazione dei soci alla ripartizione finale degli utili. Infatti, è ben possibile che ci siano beni e diritti extracontabili che anche se non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione sono trasferiti ai soci.
In questo senso, per dimostrare che il socio non ha alcuna responsabilità sui debiti della società verso il fisco, spetterà a quest’ultimo mettere in evidenza la sussistenza di cause di esclusione o di limitazione della propria responsabilità.
La presunzione di riparto degli utili extrabilancio
La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale.
Pertanto, osserva la Corte riferendosi al caso di specie, il fatto che nella compagine sociale della società a ristretta base vi sia un’altra società a responsabilità limitata (s.r.l.), a sua volta a ristretta base, non esclude la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci.